Io ho la tendenza a fissarmi su un problema filosofico e a girarci intorno in cerchi sempre più stretti che, alla fine, o fanno saltar fuori una risposta oppure diventano così involuti, così ripetitivi, da essere pericolosi per la mia salute mentale” R. M. Pirsig

il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile.

La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota del 16 gennaio 2012, con la quale informa che il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo al regolare versamento della contribuzione obbligatoria, non è un documento autocertificabile. Il chiarimento è dovuto all’errata interpretazione, da parte di talune fonti, dell’articolo 44 bis del D.P.R. 445 del 2000, introdotto dalla Legge di stabilità n. 183 del 2011. Il Ministero precisa che l’articolo 44-bis stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (Istituti previdenziali o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione.

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Le PA non possono più richiedere, ai cittadini, documenti in possesso di altre PA

Le PA non possono più richiedere, ai cittadini, documenti in possesso di altre PA

Dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche amministrazioni non possono più richiedere ai cittadini la presentazione di documenti detenuti da altre Pubbliche amministrazioni. L’eventuale richiesta di certificati dovrà essere acquisita direttamente dalle amministrazioni certificanti o, in alternativa, potrà essere richiesta la produzione solo di dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà al cittadino.

La novità è stata introdotta dall’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

In particolare, la nuova normativa dispone che: “Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445”.

infine, le pubbliche amministrazioni allorquando, su richiesta dei soggetti privati, rilasceranno certificazioni dovranno apporre, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Costituisce violazione dei doveri d’ufficio, a carico del responsabile, la mancanza della suddetta dicitura sui certificati rilasciati dalla amministrazione (lett. c-bis del comma 2, dell’articolo 74, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, introdotta dall’articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183).

DECRETO MINISTERIALE n. 104 del 10 novembre 2011 Prot. n. 9206

Cari amici,
siamo lieti di comunicare che - anche quest’anno - le Certificazioni IT da noi distribuite, trovano giusta collocazione nel Decreto Ministeriale per l’aggiornamento delle graduatorie – per i concorsi a titolo ATA Tabella A/5.

Nello specifico, pensiamo utile segnalarvi che a pagina 32 della DECRETO MINISTERIALE n. 104 del 10 novembre 2011 Prot. n. 9206 (vedi allegato) per le “Graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali” sono state esplicitamente indicate come: “attestato di addestramento professionale” valutabili in n. 1 punto le seguenti certificazioni informatiche:
1. IC3 (per tutte le versioni disponibili in Italia)
2. MOS (per le versioni Master 2000, XP, 2003)
3. MCAS (questa ultima inserita con l’attuale decreto per la versione MOS Master 2007).

Grazie per l’attenzione!!

Fondazione Abacus
www.fondazioneabacus.it

Nel servirci l’un l’altro diventiamo liberi - Re Artù, Camelot

Informazione: Obbligo comunicazione PEC alla CCIAA

Entro il 29 novembre 2011 tutte le imprese costituite in forma societaria iscritte nel registro delle imprese dovranno procedere alla comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nei confronti del registro stesso.

Lo ricorda il Ministero dello Sviluppo economico con la Circolare 3 novembre 2011, n. 3645.

Il mancato rispetto del termine comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 2630 del codice civile (sanzione amministrativa pecuniaria da 103 a 1.032 euro con riduzione a un terzo in caso di ravvedimento entro 30 giorni) in capo al legale rappresentante dell’impresa stessa.

Sono tenute alla comunicazione:

società di capitali e di persone;
società semplici;
società cooperative;
società in liquidazione;
società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie.

Nuovo Contratto Apprendistato.

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2011, il Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n.167, con il quale è stato riformato il contratto di apprendistatosulla base della delega contenuta nell’articolo 1, comma 30, della legge n. 247/2007 e nell’art. 46 della legge n. 183/2010. Il testo è stato emanato al termine di un iter procedimentale che ha visto coinvolte, a vario titolo, oltre alle Commissioni parlamentari a ciò deputate, le parti sociali e la conferenza Stato – Regioni. Il provvedimento entrerà in vigore il 25 ottobre 2011

La Fondazione Abacus partecipa alla campagna a sostegno dei 7 emendamenti per salvare Wikipedia. Già migliaia i blogger, le associazioni e i Comuni a sostegno.

Firma anche tu!!

http://www.agoradigitale.org/